Art. 7.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, su proposta dell'Agenzia, i contingenti quadriennali del personale universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie in analogia a quanto disposto dalle norme

 

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vigenti sul territorio metropolitano. Con il medesimo decreto è fissato altresì il relativo limite massimo di spesa.
      2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.
      3. I contingenti del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono stabiliti entro il limite massimo di 1.500 unità.